Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un “programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.
È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:
dall'art.94 l. 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcoodipendenti
dall'articolo 47-quater per i soggetti affeti da Aids o grave deficienza immunitaria.
Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.
E' considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'art.16 del d.lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione
La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri ( art.47- quinquies).
La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. L'ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.
Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi - La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi- il termine dei 18 mesi è stato modificato dal d.l. 211/2011, convertito con modificazioni dalla l. 9/2012.
Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'art. 48 dell'ordinamento penitenziario (l.354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena
Consultare sempre l'avvocato se sussistono le condizioni di chiedere misure alternative o di comunità.
La sigla VO.RE.CO sta per “Volontari Regina Coeli” e vi fanno parte i volontari che prestano la loro opera a favore dei detenuti di Regina Coeli, delle loro famiglie e delle vittime del reato.